Museruola e guinzaglio corto, le nuove regole

guinzaglio cortoL’ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. I proprietari sono sempre responsabili della condotta e del benessere degli animali

Museruole e guinzaglio corto: nuove norme per chi ha cani

Novità in vista per chi ha un cane. Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un’ordinanza del ministero della Salute che impone ai proprietari degli amici a quattro zampe alcuni obblighi, ad esempio: utilizzare il guinzaglio «corto» (max 1,5 metri) e portare sempre con sé la museruola. A spingere il ministero a emanare questa ordinanza – che istituisce anche corsi ad hoc per i padroni – è il «verificarsi di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari». Questi ultimi, o chi detiene il cane, sono a qualsiasi titolo responsabili penalmente e civilmente dei danni provocati dall’animale. «Il proprietario di un cane – si legge nell’ordinanza, che avrà efficacia per 12 mesi – è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo».

Per prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose, l’ordinanza stabilisce che il proprietario e il detentore di un cane devono seguire determinate regole: «Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti».

E ancora: «affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive». Tra gli obblighi, quello di raccogliere le feci, e quindi «avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse». Vengono inoltre istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.

«I percorsi formativi – si legge nell’ordinanza del ministero della Salute – sono organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltá di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il Comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanitá pubblica veterinaria, istituito all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. (Fonte: Adnkronos)

ORDINANZA 6 agosto 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive

modificazioni;

Visto l’articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e

successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da

compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata

dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica

ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli

animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’

norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in

materia di animali  d’affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e

successive modificazioni;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28

febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell’accordo  tra  il

Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle

politiche   sociali   del   3   marzo   2009   concernente    «Tutela

dell’incolumita’  pubblica  dall’aggressione  dei  cani»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,

n. 68;

Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle

politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi

per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011,

«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza

del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3

marzo  2009   concernente   la   tutela   dell’incolumita’   pubblica

dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011,

«Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della  salute  e

delle  politiche  sociali  3  marzo  2009,  concernente   la   tutela

dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come  modificata

dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011»,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell’8  settembre

2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere  la  necessita’  di  adottare

disposizioni cautelari volte alla  tutela  dell’incolumita’  pubblica

dall’aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti

soprattutto in ambito domestico legati  alla  non  corretta  gestione

degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione  di  una  disciplina

normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione

del  rischio  di  aggressione  da  parte  di  cani  basato  non  solo

sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori

di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro

capacita’ di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta

del 26 luglio 2013 ha approvato un  disegno  di  legge  recante,  tra

l’altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell’incolumita’

personale dall’aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell’efficacia  della

presente ordinanza in 12  mesi,  stante  la  pendenza  dell’iter  del

predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di

attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario  di  Stato

On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

 Ordina:

 Art. 1

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,

del  controllo  e  della  conduzione  dell’animale  e  risponde,  sia

civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o

cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di

sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali

o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti

misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a

mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree  urbane  e  nei

luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate

dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da  applicare

al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o  animali  o

su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue

caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle

specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al

contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano

raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei  alla  raccolta

delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in

conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di

un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi

formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi

veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi

della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei

medici veterinari, facolta’  di  medicina  veterinaria,  associazioni

veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su

indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il

responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici

veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati

dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita’

pubblica veterinaria,  istituito  presso  l’Istituto  zooprofilattico

sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i

proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita’  di  percorsi

formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi

veterinari dell’azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi

assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in

quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela

dell’incolumita’ pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base

di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi

veterinari,  decidono,  nell’ambito  del  loro  compito   di   tutela

dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno  l’obbligo

di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi

sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressivita’;

b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo

scopo di svilupparne l’aggressivita’;

c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi’  come  definito

all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

d)  la  vendita,  l’esposizione  ai  fini   di   vendita   e   la

commercializzazione di cani sottoposti a  interventi  chirurgici  non

conformi all’articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione

degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  1987,

ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n.

201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita’ all’articolo

10 della citata Convenzione europea sono  certificati  da  un  medico

veterinario.  Il  certificato  veterinario  segue  l’animale  ed   e’

presentato quando richiesto dalle autorita’ competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell’articolo

10  della   citata   Convenzione   europea   sono   da   considerarsi

maltrattamento animale ai  sensi  dell’articolo  544-ter  del  codice

penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto

del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.  320,  recante

«Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o

aggressione  i  servizi  veterinari  attivano  un   percorso   mirato

all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale  e  della

corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo  1,

comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato,  stabiliscono  le

misure  di  prevenzione  e   la   necessita’   di   una   valutazione

comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte  di

medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani

dichiarati a rischio elevato di aggressivita’ ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al  comma  3

stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita’ civile  per

danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al

cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,

sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E’  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi

dell’articolo 3, comma 3:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e’ sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a

misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per

delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio,

punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o

decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727,

544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli

previsti dall’articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e

dall’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per

infermita’ di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle

Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del

fuoco.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b),

e all’articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a

sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b),

non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad

altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle

regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono

sanzionate dalle competenti  autorita’  secondo  le  disposizioni  in

vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a  decorrere  dal

giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

La presente ordinanza e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

                  p. il Ministro

            il Sottosegretario di Stato

                      Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

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